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Revisione regolamento 1013/06 – Schema tracciabilità Suez-Veolia
Nell’ambito dei lavori di revisione sul Regolamento 1013/06 relativo alla spedizione dei rifiuti, la Commissione europea sta iniziando ad affrontare uno degli aspetti di maggiore criticità riguardante i requisiti che l’impianto di destino deve possedere per garantire condizioni sostanzialmente equivalenti, per le esportazioni extra UE, a quelle previste dall’Europa.
Tale requisito prevede che "…si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria" (art. 49, comma 2).
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 017/2021/CS del 22.01.2021 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.
» 22.01.2021Recenti
“Senza un effettivo sistema di vigilanza e controllo è a rischio la qualità del recupero”
Presentazione Rapporto Green Economy 2013: “Un Green New Deal per l’Italia”
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