News
Produzione bottiglie PET 100% riciclato
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha eliminato, con l'articolo 1 comma 1085, l’obbligo, previsto nel DM 21 marzo 1973 (art. 13-ter) sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, di una percentuale minima pari al 50% di plastica vergine nella produzione di nuove bottiglie in PET. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 e senza periodo transitorio, sarà possibile produrre bottiglie in PET costituite interamente da plastica proveniente da operazioni di riciclo.
Per quanto riguarda la disposizione introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 si evidenzia come rimangono ferme le condizioni e le prescrizioni previste dall’articolo 13-ter del DM 21 marzo 1973, ossia: che la plastica di recupero sia costituita da bottiglie di PET originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti; che i produttori di bottiglie impieghino PET riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del Regolamento 1935/2004/Ce; che lo specifico processo di riciclo che fornisce il PET riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 282/2008/Ce.
» 11.01.2021Recenti
Misure urgenti sulla scadenza della dichiarazione di emergenza COVID-19
Recovery Fund: proposte su economia circolare per il Piano italiano di ripresa
Schema Dlgs Rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi: la 13ª Senato ha espresso il parere
Spedizioni di rifiuti non pericolosi in Indonesia
UNIRIGOM - Pubblicato Regolamento EoW per la gomma vulcanizzata granulare da PFU
Pagina 127 di 352 pagine ‹ First < 125 126 127 128 129 > Last › Pagina precedente Pagina successiva