News
Produzione bottiglie PET 100% riciclato
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha eliminato, con l'articolo 1 comma 1085, l’obbligo, previsto nel DM 21 marzo 1973 (art. 13-ter) sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, di una percentuale minima pari al 50% di plastica vergine nella produzione di nuove bottiglie in PET. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 e senza periodo transitorio, sarà possibile produrre bottiglie in PET costituite interamente da plastica proveniente da operazioni di riciclo.
Per quanto riguarda la disposizione introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 si evidenzia come rimangono ferme le condizioni e le prescrizioni previste dall’articolo 13-ter del DM 21 marzo 1973, ossia: che la plastica di recupero sia costituita da bottiglie di PET originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti; che i produttori di bottiglie impieghino PET riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del Regolamento 1935/2004/Ce; che lo specifico processo di riciclo che fornisce il PET riciclato sia inserito nel "Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo" sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 282/2008/Ce.
» 11.01.2021Recenti
GARANZIE FINANZIARIE: il Consiglio di Stato richiede chiarimenti sullo schema del MATTM
Linee guida prevenzione incendi negli impianti: Unicircular scrive al MATTM
Circolare di chiarimento del MATTM su CAM Edilizia
BRef trattamento rifiuti – Aggiornamento su iter di approvazione
Pubblicato il Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2018
Pagina 262 di 352 pagine ‹ First < 260 261 262 263 264 > Last › Pagina precedente Pagina successiva