News
Presunzione di pericolosità in caso di analisi estremamente parziali
Il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della classificazione dei rifiuti, soffermandosi sulle analisi di campioni di rifiuti svolte in modo estremamente parziale.
Dopo un richiamo il principi di diritto della Cassazione, pronunciatasi in seguito alla Corte di Giustizia europea in tema di classificazione rifiuti, il Tribunale ricorda che “pur non essendo esigibile dal detentore l'obbligo di analizzare il 99,9% dei rifiuti, in due ipotesi sussiste, quale regola di giudizio residuale, la presunzione di pericolosità dei rifiuti non campionabili e non caratterizzabili e dunque l'onere di qualificarli come pericolosi: a) laddove “persista la probabilità di un danno reale per l'ambiente nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse”; b) laddove l'impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto derivi dal comportamento del detentore stesso del rifiuto”.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 163/2020/TO del 16.09.2020 pubblicata sul sito UNICIRCULAR.
» 16.09.2020Recenti
REGIONE LOMBARDIA - Decreto n. 12744/2020 su slittamento “modulistica IPPC on line”
Con Decreto n. 12744 del 27 ottobre 2020 recante “Ulteriore…
COVID19 – Pubblicato “Decreto Ristori” su tutela salute, sostegno a lavoratori e imprese
Regolamento personale ispettivo SNPA - Parere Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha espresso due pareri, uno interlocutorio,…
Utilizzo fanghi da depurazione: non sono rifiuti se soddisfatte condizione End of Waste
Database SCIP per la raccolta di informazioni REACH
Pagina 110 di 352 pagine ‹ First < 108 109 110 111 112 > Last › Pagina precedente Pagina successiva