News
End of Waste, non esiste senza pieno recupero rifiuti
Affinché il bene o la sostanza perda la qualifica di rifiuto è necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad un’operazione di recupero, che può consistere anche nella mera cernita o selezione. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7589 del 26 febbraio 2020 che, in virtù del principio stabilito dall'articolo 184, comma 5, Dlgs 152/2006, ha confermato la condanna di attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti inflitta dal Tribunale di Brescia con riferimento ad alcune spedizioni oltremare di rifiuti (Raee, Pfu, batterie fuori uso e materiali ferrosi in genere), i quali, dopo essere stati genericamente stoccati sul piazzale aziendale, venivano caricati sui containers senza alcuna preventiva operazione di recupero.
La natura di rifiuto dei materiali in questione, essendo basata sul dato obiettivo offerto dallo stato di disuso e deterioramento degli stessi, non può essere messa in dubbio nè dalla circostanza che gli stessi potessero avere un qualche valore commerciale nel Paese di destinazione del carico, né dal fatto che gli stessi fossero smontati in quanto la spedizione di oggetti smontati è di regola assai più conveniente, rispetto a quella di oggetti già assemblati, atteso il minore ingombro volumetrico che l’oggetto impegna.
» 01.04.2020Recenti
Recovery Fund - Linee guida italiane del PNRR
Export rifiuti in plastica e carta recuperata – Restrizioni approvate dalla Turchia
Il Governo turco ha appena approvato una serie di restrizioni,…
IDR 2020: effetti della pandemia sulle attività connesse al riciclo - Indagine
Forum Compraverde Buygreen – Bandi per il Premio Compraverde 2020
Convenzione di Basilea – Proposta di modifica allegato IV B “Operazioni di recupero”
Pagina 123 di 352 pagine ‹ First < 121 122 123 124 125 > Last › Pagina precedente Pagina successiva